Circolari

Lavori usuranti. Indicazioni Confindustria - Circolare n.22/2011 Ministero Lavoro.
Circolare n° 487/2011 » 30.08.2011
Si fa seguito alla circolare trasmessa ieri concernente i documenti di cui all’oggetto in tema di lavori usuranti, per rendere note le indicazioni prevenute al riguardo da Confindustria.
***
1. Per quanto riguarda le condizioni di accesso al beneficio, il concetto di "effettivo svolgimento" viene ricondotto ai "periodi di effettiva permanenza nelle predette attività, desumibile dall'accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. Ai fini del medesimo computo, si tiene conto pertanto dei periodi in cui l'accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato dall'accredito di contribuzione figurativa".
Il criterio adottato, pur confermando l'incoerenza da noi evidenziata (sono ritenuti utili alla maturazione del beneficio anche periodi in cui è assente ogni prestazione lavorativa, come maternità e malattia) sembra introdurre alcuni elementi di chiarezza.
Da un lato, il dato formale dell'accredito di contribuzione figurativa parziale presso l'ente previdenziale di appartenenza consente di assegnare all'Inps un ruolo fondamentale nella ricostruzione dei periodi utili alla maturazione del beneficio. Dall'altro, si introduce un elemento di certezza in ordine ai periodi rilevanti ai fini del beneficio attraverso il riferimento al dato formale dirimente dell'accreditamento di contribuzione figurativa parziale. Si tratta di dati in possesso dell'Inps, che l'Istituto, nella fase di istruttoria, potrà verificare direttamente.
2. Quanto alla domanda per l'accesso ai benefici, il Ministero evidenzia alcuni aspetti rilevanti.
In primo luogo, il lavoratore, nella domanda, deve specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative che danno diritto al beneficio: si tratta, quindi, di un onere che il Ministero assegna al richiedente e non al datore di lavoro.
In secondo luogo, la domanda deve contenere la documentazione necessaria ai fini della prova della sussistenza del diritto al beneficio (individuata tra quella riportata in allegato al D.Lgs n. 67/2011) e comunque, ai fini della procedibilità dell'istanza, almeno la documentazione "minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla circolare" ministeriale.
Su questo passaggio occorre precisare che la tabella A allegata alla circolare ministeriale non impone la consegna di tutta la documentazione, ma, in alcune ipotesi, di "almeno uno" dei documenti indicati, in altre, di tutti i documenti, in altre ancora, consente la produzione di documentazione in via alternativa o equipollente.
Sebbene l'onere della domanda spetti al lavoratore, riteniamo utile evidenziare che il modello AP45 pubblicato nel sito internet dell'INPS, da un primo confronto con l'Istituto, appare ancora carente e necessita di una revisione (ad. es., occorrerà rendere possibile l'indicazione di più periodi distinti e di più datori di lavoro per ciascuna delle attività usuranti che il lavoratore dichiara di aver svolto e precisare che la documentazione - sia ai fini della procedibilità sia della prova del diritto al beneficio - non ha carattere tassativo ma esemplificativo e, in alcuni casi, alternativo o equipollente).
Quanto alle modalità di trasmissione della domanda e dei relativi allegati, non sembra ad oggi possibile l'utilizzo di modalità informatiche.
3. Con riferimento alla documentazione utile ai fini della prova, il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile, nei limiti degli obblighi di tenuta previsti dalla legge, i documenti indicati dal D.Lgs n. 67/2011.
A questo proposito, il Ministero, da un lato, esclude ogni ipotesi di autocertificazione e di dichiarazione "ora per allora", dall'altro, ritiene utile solamente la documentazione "rispetto alla quale sia accertabile il momento di formazione della stessa". Viene, così, esclusa l'utilità di documentazione che non sia riferibile ad un preciso momento storico. Per altro verso, il Ministero sembra escludere la necessità di documentazione avente "data certa", ossia accertata con strumenti legali, essendo sufficienti - come precisato nella circolare - protocolli aziendali a numerazione progressiva o il riscontro di comunicazioni inoltrate alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi (ivi comprese le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro).
Confermiamo che il D.Lgs n. 67/2011 riporta una elencazione da intendersi esemplificativa e non tassativa, con il limite temporale e giuridico dell'obbligo di tenuta e conservazione e con l'ulteriore condizione, ora commentata, della accertabilità del momento di formazione.
4. L'esito dell'istruttoria in ordine alla spettanza del beneficio - la concessione del quale rimane, in ogni caso, subordinata alla presentazione della domanda di pensionamento, che resta autonoma rispetto alla domanda dei benefici previdenziali - viene comunicato anche al datore di lavoro, "laddove quest'ultimo operi ancora". Il Ministero ha accolto, in questo modo, la nostra richiesta di rendere edotto il datore di lavoro in ordine al riconoscimento o meno dell'esistenza dei presupposti per il diritto ai benefici previdenziali.
5. Le istanze già presentate a decorrere dal 26 maggio 2011 sono considerate valide e, se carenti, dovranno essere integrate secondo le indicazioni della circolare ministeriale entro il 30 settembre 2011.
A questo proposito, il messaggio INPS precisa che "la domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente presentata, anche ai fini dell’individuazione della priorità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 67, in presenza della sola manifestazione di volontà, con riserva di integrazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) entro il 30 settembre 2011. Dovranno essere considerate valide le domande di accesso al beneficio presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67, ancorché mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011".
Ricordiamo che, con messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011, l'INPS aveva già raccomandato alle proprie sedi, in attesa delle istruzioni applicative riguardanti il riconoscimento del beneficio, "di costituire apposita evidenza delle domande presentate dai lavoratori interessati ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di una o più attività faticose e pesanti, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato di anzianità".
Distinti saluti.
» Firma Responsabile Area Lavoro e Sicurezza - Giancarlo CIpullo | Autore MF» Carta intestata
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